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Sez. 2, Sentenza n. 1867 del 18/06/1971 (Rv. 352413 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SENTENZA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352413-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SENTENZA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 99 legge fallimentare il tribunale fallimentare ha Competenza funzionale a pronunciarsi sui giudizi di opposizione dei creditori contro i provvedimenti del giudice delegato di ammissione al passivo. La sentenza del tribunale e appellabile, se la controversia decisa rientrava nella Competenza per valore del tribunale stesso, mentre, in caso contrario, e soggetta soltanto al ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)