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Sez. 1, Sentenza n. 9475 del 07/09/1999 (Rv. 529696 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE | Sentenza - Sentenza del tribunale fallimentare inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 della Legge Fallimentare - Natura - Sentenza emessa in unico grado - Ricorso in cassazione - Qualificazione come ordinario - Straordinarietà ex art. 111 secondo comma Cost. - Esclusione - Fondamento - Ordinarietà - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Non assoggettabilità alla limitazione dei motivi ex art. 111 secondo comma citato.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529696-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, esperibile avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, come emendato dalla sentenza 3 aprile 1982 n. 69 della Corte Costituzionale, non può essere qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, ma deve qualificarsi come ricorso ordinario avverso un provvedimento emesso in unico grado, in quanto la qualificazione alla stregua dell'art. 111 è impedita dalla circostanza che l'esclusione dell'appello avverso detto provvedimento, emesso in forma di sentenza ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione non poteva essere interpretata nel senso di implicare l'esclusione del ricorso per cassazione, tenuto conto che le sentenze pronunciate in unico grado, per le quali l'art. 360 primo comma cod. proc. civ. prevede espressamente il ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili e dovendo, dunque, reputarsi che alla suddetta tipologia fosse (e sia tuttora) riconducibile la sentenza in questione. Dalla qualificazione in senso ordinario del ricorso consegue che esso non è soggetto alla limitazione dei motivi, prevista dal secondo comma del citato art. 111.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)