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Sez. 2, Sentenza n. 19943 del 21/02/2012 Cc. (dep. 25/05/2012) Rv. 252841 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Presupposti di applicabilità delle misure - Nozione di <<appartenenza>> all'associazione - Rapporti con la <<partecipazione>>.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252841-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)