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Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 234745 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Nozione di "appartenenza" - Estensione al "concorrente esterno" - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234745-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)