diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 15/06/1985 (Rv. 441202 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - RIFIUTO DEL CONCEDENTE DI RICEZIONE DELLE SOMME SPETTANTIGLI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - DEPOSITO DELLE SOMME SU UN LIBRETTO A RISPARMIO INTESTATO AL CREDITORE - OFFERTA NON FORMALE DELLE SOMME, SENZA IL PREDETTO DEPOSITO - MORA DEBENDI - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441202-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - RIFIUTO DEL CONCEDENTE DI RICEZIONE DELLE SOMME SPETTANTIGLI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - DEPOSITO DELLE SOMME SU UN LIBRETTO A RISPARMIO INTESTATO AL CREDITORE - OFFERTA NON FORMALE DELLE SOMME, SENZA IL PREDETTO DEPOSITO - MORA DEBENDI - PERSISTENZA.*

Con riguardo all'Obbligo di pagamento del canone a carico dello affittuario di fondo rustico, l'art. 7 secondo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 11, nello stabilire che l'affittuario medesimo, a fronte del rifiuto del concedente di ricevere le somme spettantigli, deve depositarle su un libretto a risparmio intestato al creditore e deve darne a questi comunicazione, regola il procedimento necessario a che il debitore sia liberato dal suddetto Obbligo (con una semplificazione delle modalità prescritte in via generale dagli artt. 1209 e segg. cod. civ.), ma non introduce deroghe ai principi fissati dall'art. 1220 cod. civ. in tema di "mora debendi", con la conseguenza che un'offerta non formale della prestazione, senza il deposito contemplato dal citato art. 7, resta idonea ad escludere tale mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1220, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)