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Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012 (Rv. 622019 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - REQUISITI DEL DEPOSITO | Deposito effettuate mediante libretto al portatore - Consegna del libretto al debitore - Effetti - Inefficacia del deposito.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622019-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - REQUISITI DEL DEPOSITO

Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiuta dal creditore, di cui all'art. 1210 cod. civ., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, cod. civ., valendo come ritiro dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)