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Sez. 2, Sentenza n. 1695 del 30/01/2004 (Rv. 569801 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Intervallo di isolamento fra edifici in località sismiche - Maggiore distanza prescritta in presenza di strada fra i fabbricati ex art. 6 Legge 1684/1962 - Presupposti - Provvedimento meramente formale di trasformazione della strada - Rilevanza - Esclusione - Effettiva e definitiva chiusura della strada - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569801-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE

In tema di costruzioni in località sismiche la previsione dell'art. 6 Legge 1684 /1962 - secondo cui l'intervallo di isolamento fra due edifici deve essere non inferiore alla distanza di mt. 10(anziché mt. 6) se lo spazio esistente fra gli stessi sia adibito al pubblico transito - non trova applicazione soltanto nel caso in cui, a seguito della effettiva e definitiva sua chiusura al passaggio ai veicoli e pedoni, il predetto spazio non possa essere qualificato come strada, essendo invece a tal fine irrilevante un eventuale provvedimento meramente formale di trasformazione della natura o della destinazione della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)