Sez. 2, Sentenza n. 8505 del 27/08/1998 (Rv. 518409 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Intercapedini dannose e pericolose (art. 6 legge 1684/62) - Nozione - Limitazione agli spazi di isolamento costituiti da zone adibite a pubblico transito e poi sottratte a tale utilizzazione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
L'art. 6 della legge n. 1684 del 1962, nel disciplinare le attività edilizie in zone sismiche, stabilendo che la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici non deve essere inferiore a 6 metri purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito, non opera alcuna distinzione tra i diversi piani degli edifici, e va, pertanto, riferito, in via generale, ad ogni ipotesi di intercapedine relativa tanto al piano terreno, quanto a quelli sovrastanti, senza che la previsione della distanza minima di 6 metri possa, ancora, ritenersi limitata esclusivamente agli spazi di isolamento costituiti da zone originariamente adibite a pubblico transito e successivamente sottratte a tale utilizzazione, richiedendosi soltanto, per converso, che lo spazio tra le costruzioni non sia adibito al transito perché opportunamente chiuso, ed applicandosi, in caso contrario, il regime di distanze prescritto per le strade (nella misura minima di 10 mt.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)