Sez. U, Sentenza n. 23240 del 17/11/2005 (Rv. 586429 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisione - Vizio di motivazione - Denuncia alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)