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Sez. U, Sentenza n. 5072 del 02/04/2003 (Rv. 561726 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisione - Vizio di motivazione - Denuncia alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561726-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)