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Sez. 1, Sentenza n. 11041 del 05/10/1999 (Rv. 530459 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Olive nere in salamoia e alla greca - Importazione - Aliquota agevolata del 2% - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530459-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di IVA, la importazione di olive alla greca, trattandosi di olive immesse allo stato naturale in salamoia, non deve essere assoggettata all'aliquota dell'8 per cento, ma a quella agevolata del 2 per cento, rientrando queste nella tipologia prevista dall'art. 2 D.M. 21 dicembre 1967 (frutta, ortaggi e verdura allo stato naturale...). Tale regime agevolativo, concepito per la soppressa I.G.E., con l'avvento dell'IVA è stato conservato, avendo l'art. 78 cpv. d.P.R. 633/72 e successive modificazioni (inclusa quella apportata dalla legge 889/1980 in termini di aliquote) stabilito che "per le cessioni ed importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata" - cioè una tantum, comè stabilito dal D.M. 21 dicembre 1967 citato - "l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 2 per cento".

Riferimenti normativi: DM 21/12/1967 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)