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Sez. 1, Sentenza n. 12322 del 28/11/1995 (Rv. 494858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Procedimento di revisione dell'accertamento ex art. 74 d.P.R. n. 43 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Procedimento di riesame della tassazione - Condizioni - Termine di prescrizione.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494858-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, la revisione dell'accertamento prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 43 del 1973, soggetta al termine semestrale di decadenza, è quella che evidenzia omissioni o errori sui dati e sugli elementi posti a base dell'accertamento e, quindi, sulla qualità, quantità, valore o provenienza della merce. Di conseguenza, il riesame della tassazione operata da parte dell'Amministrazione finanziaria che non pone in discussione la consistenza e la identità merceologica dei beni importati né gli altri elementi dell'imponibile, ma riguardi solo l'applicazione di una o altra voce della tariffa o l'entità del dovuto, può essere oggetto di pretese aggiuntive verso il contribuente nel termine prescrizionale di cinque anni, restando ad esso estranea la previsione della decadenza semestrale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)