diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 532 del 16/01/2004 (Rv. 569444 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Prezzo - Pagamento - Interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia - Controversia definita in via amministrativa od arbitrale - Effetti - Decorrenza - Deroga al regime ex art. 1282 cod. civ. - Affermazione - Condizioni - Registrazione del titolo di spesa presso la Corte dei conti - Sussistenza - Termine per l'adempimento - Inesistenza - Individuazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569444-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche e di adempimento delle relative obbligazioni, l'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che approva il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici), abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile <ratione temporis>, il quale è la prosecuzione - nell'ordinamento giuridico - della disposizione già contenuta nell'art. 40 del D.M. 28 maggio 1895, costituisce una previsione eccezionale che, in deroga all'art. 1282 cod. civ., per il quale gli interessi sono dovuti dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, dispone che tali interessi corrispettivi sulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore, in sede amministrativa o contenziosa, cominciano a decorrere trenta giorni dopo la registrazione, alla Corte dei conti, del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia. Tale disposizione, non stabilisce alcun termine per la registrazione del titolo di spesa, da parte dell'Amministrazione, presso l'organo di controllo contabile e rimanda, per la sua individuazione, fino all'attuazione nell'ordinamento interno della Direttiva 2000/35/CE sul ritardo nei pagamenti (attuata, nell'ordinamento italiano, con il D. Lgs. n. 231 del 2002), all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia alla previsione che siano le pubbliche amministrazioni a determinare, per ciascun tipo di procedimento, lo spazio temporale entro cui esso deve concludersi e, in mancanza, al termine generale di trenta giorni, ivi stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DM Lavori pubblici 28/05/1895 art. 40, Legge 07/08/1991 num. 241 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)