diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5792 del 04/11/1982 (Rv. 423540 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - INTERESSI SULLE SOMME SPETTANTI ALL'APPALTATORE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - DECORRENZA - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIA DEFINITA IN VIA AMMINISTRATIVA OD ARBITRALE E GIUDIZIO ORDINARIO - RILEVANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423540-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - INTERESSI SULLE SOMME SPETTANTI ALL'APPALTATORE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - DECORRENZA - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIA DEFINITA IN VIA AMMINISTRATIVA OD ARBITRALE E GIUDIZIO ORDINARIO - RILEVANZA - EFFETTI.*

In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia a far data dal trentesimo giorno successivo alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di esecuzione della decisione della controversia (art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) riguarda solo le somme dovute in dipendenza di controversie definite in via amministrativa od arbitrale, e sempre che l'atto risolutivo della controversia sia registrato alla Corte dei conti, e non trova applicazione nei giudizi ordinari, per i quali vale il principio di diritto comune della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, in quanto la norma citata, predisposta in favore dell'amministrazione dello stato, ha carattere eccezionale e, quindi, non è interpretabile estensivamente. (V 1638/82, mass n 419472; (V 5413/77, mass n 389073; (V 4304/76, mass n 383004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)