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Sez. 5, Sentenza n. 13912 del 25/02/2015 Cc. (dep. 01/04/2015) Rv. 263270 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Fonti comunicative - Interpretazione - Giudizio di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263270-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento cautelare impugnato che aveva valorizzato, ai fini della prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, l'uso del pronome personale in prima persona plurale da parte dell'indagato nel corso di una comunicazione telefonica intercettata nella quale si diceva: "loro camminano, noi camminiamo per i cazzi nostri").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)