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Sez. 5, Sentenza n. 492 del 25/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 216042 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Fonti comunicative - Interpretazione - Giudizio di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie: frase pronunziata in udienza da magistrato.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216042-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Quando il giudizio penale richieda l'interpretazione di fatti comunicativi l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è proprio del giudizio di merito e che è censurabile solo quando si fondi su criteri interpretativi inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'interpretazione data dai giudici di merito di una frase pronunziata dal Presidente del Tribunale durante l'udienza la quale - secondo il ricorrente medesimo - avrebbe costituito motivo di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)