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Sez. 2, Sentenza n. 4189 del 15/12/1983 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164072 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI ANIMALE SELVATICO - FURTO AGGRAVATO (ART. 625 N. 7 COD. PEN.) - È TALE.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164072-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI ANIMALE SELVATICO - FURTO AGGRAVATO (ART. 625 N. 7 COD. PEN.) - È TALE.*

A seguito delle nuove norme sulla caccia (legge 27 dicembre 1977 n. 968) la fauna selvatica non è più considerata "res nullius", ma rientra nella sfera patrimoniale dello stato. Pertanto l'apprensione di un animale selvatico da parte del cacciatore per fatto illegittimo, cioè fuori dei casi in cui lo stato, rinunciando temporaneamente ai suoi poteri, consente la caccia, configura il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen.. (V mass n 138725; (Conf mass n 156733).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)