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Sez. 3, Sentenza n. 891 del 20/01/2016 (Rv. 638653 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di più persone - Deposito tempestivo degli atti di integrazione con le relate di notificazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento, anche limitato ad una sola notificazione - Inammissibilità del ricorso - Ragione.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638653-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso nei confronti di più persone, litisconsorti necessarie, non può ritenersi ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare tempestivamente gli atti di integrazione con le relate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento, relativo anche ad uno solo dei destinatari dell'ordine stesso, dovendosi ritenere non fornita la prova dell'avvenuta ottemperanza, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)