Sez. 3, Sentenza n. 3513 del 22/06/1979 (Rv. 399928 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento dei requisiti necessari per poter qualificare un determinato soggetto imprenditore commerciale, ai fini della sua assoggettabilita al fallimento, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, con la conseguenza che il risultato della indagine sfugge al Sindacato di legittimita, mentre e censurabile in Cassazione soltanto la motivazione addotta per giustificare la conclusione adottata, sia sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logica, sia sotto il profilo della conformita ai principi di diritto. (Conf 267/73, mass n 362125; (Conf 2649/72, mass n 360226).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)