Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 07/08/1972 (Rv. 360226 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento, nell'attivita esercitata da un soggetto, dei requisiti necessari per poterlo qualificare imprenditore commerciale, ai fini della sua assoggettabilita al fallimento, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito. Il risultato dell'indagine da esso compiuta sfugge, percio, al Sindacato di legittimita, mentre e censurabile in Cassazione soltanto la motivazione addotta per giustificarlo sia sotto il profilo della adeguatezza e della coerenza logica, sia sotto quello della conformita ai principi di diritto sui requisiti necessari per l'acquisto della qualifica di imprenditore commerciale. (V 907'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)