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Sez. L, Sentenza n. 1843 del 20/02/1995 (Rv. 490547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Motivo illecito nella sua necessaria consistenza di motivo esclusivo e determinante - Valutazione delle prove e convincimento del giudice del merito circa la sussistenza delle prove sufficienti a riguardo - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie relativa al licenziamento di un dirigente agricolo impugnato siccome atto di ritorsione a richiesta di riconoscimento della qualifica dirigenziale.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

È insindacabile in cassazione, ove immune da errori logico-giuridici, il convincimento espresso dal giudice di merito, chiamato a valutare le prove "secondo il suo prudente apprezzamento" (art. 116 cod. proc. civ.), circa la sussistenza o meno di prove sufficienti del motivo illecito di un licenziamento, nella sua necessaria consistenza di motivo esclusivo e determinante nell'assenza di qualsiasi altro motivo lecito. (Nella specie la S.C, ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che sussistessero adeguate prove presuntive di un motivo illecito, determinante ed esclusivo, relativamente al licenziamento di un dirigente agricolo, che aveva dedotto che l'atto risolutivo costituiva ritorsione per la sua giustificata - e in parte accolta - richiesta di riconoscimento della qualifica dirigenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)