Sez. L, Sentenza n. 551 del 21/01/1987 (Rv. 450287 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVO DI RITORSIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA DEL LAVORATORE - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - CONCORSO DEL MOTIVO DI RITORSIONE CON ALTRO MOTIVO LECITO - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVO DI RITORSIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA DEL LAVORATORE - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - CONCORSO DEL MOTIVO DI RITORSIONE CON ALTRO MOTIVO LECITO - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Il motivo di ritorsione del datore di lavoro all'Azione giudiziaria del lavoratore comporta, in quanto motivo illecito, la nullità del licenziamento, anche in regime di libera recedibilità ad nutum, sempre che esso abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del medesimo datore di lavoro, requisito questo la cui prova grava sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., non operando l'inversione dell'Onere della prova come previsto dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966 in relazione alla giusta causa ed al giustificato motivo di licenziamento; consegue che, ove nella Determinazione della volontà del datore di lavoro concorra oltre al motivo di ritorsione anche altro motivo lecito, il licenziamento non è affetto da nullità e spiega la sua efficacia risolutiva del rapporto. (V 1114/83, mass n 425893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)