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Sez. 1, Sentenza n. 6346 del 05/07/1994 (Rv. 487297 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Contratti - In genere | Atto scritto di compravendita - Contenuto - Prezzo - Pagamento - Affermazione - Prova contraria per testimoni o per presunzioni - Inammissibilità - Fittizietà del pagamento del prezzo e assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese "relative" alla compravendita - Prova per testimoni o per presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487297-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Contratti - In genere

Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 cod. civ.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, comunque, all'ufficiale rogante. Per contro è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in ordine alla fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita e alla assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese "relative", riguardando la prima un mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della casa, e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice "patto aggiunto o contrario" al contenuto di quest'ultima, di cui all'art. 2722 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)