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Sez. 2, Sentenza n. 3425 del 18/11/1972 (Rv. 361283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU DOMANDA NUOVA - SUCCESSIVA ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL GIUDIZIO D'APPELLO ED A QUELLO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU DOMANDA NUOVA - SUCCESSIVA ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL GIUDIZIO D'APPELLO ED A QUELLO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

L'accettazione della discussione su di una domanda nuova preclude l'eccezione di improponibilita della stessa. Siffatto principio vale solo per il giudizio di primo grado, la cui disciplina non esclude detta possibilita, ma non per il giudizio di appello e tanto meno per quello di rinvio, in relazione ai quali gli articoli 345 e 394 cod proc civ sanciscono il rigetto d'ufficio delle istanze proposte per la prima volta in dette sedi e, pertanto, anche di quelle che siano state riproposte dopo essere state colpite da preclusione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)