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Sez. 2, Sentenza n. 709 del 13/03/1973 (Rv. 362895 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1973-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362895-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

A differenza del divieto di mutare la domanda e di ampliare l'oggetto della lite in primo grado - il quale deriva da ragioni attinenti all'interesse privato, per cui la proposizione di domande nuove, in tale grado del giudizio non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio, e la preclusione non puo essere eccepita dopo che la controparte abbia accettato il contraddittorio -, il divieto di proporre domande nuove in appello e di ordine pubblico, e la improponibilita delle stesse deve essere rilevata al giudice d'appello anche ex officio, senza che possa spiegare Rilevanza alcuna la accettazione del contraddittorio nel merito della domanda. (V 3425/72, mass n 361283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)