Sez. 2, Sentenza n. 1941 del 25/07/1967 (Rv. 328897 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - POSSESSORE NOMINE ALIENO - MODALITA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - POSSESSORE NOMINE ALIENO - MODALITA.*
Il possessore nomine alieno, al fine di poter invocare l'usucapione, deve dimostrare che l'inizio del termine utile a prescrivere e stato preceduto dall'interversione del titolo al possesso. Tale interversione non puo avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. (nella specie, il debitore - vigente il codice civ. del 1865 - aveva ceduto un immobile al creditore perche ne godesse a scomputo del credito, con il patto che, in caso di mancata restituzione del danaro, la proprieta dell'immobile sarebbe passata al creditore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)