Sez. 2, Sentenza n. 2575 del 02/07/1975 (Rv. 376518 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO DEL LOCATARIO A TERZI DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE; PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DA PARTE DELLO STESSO LOCATARIO; IDONEITA DELL'ATTO A DIMOSTRARE L'INTERVERSIONE DELLA DETENZIONE IN POSSESSO).*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO DEL LOCATARIO A TERZI DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE; PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DA PARTE DELLO STESSO LOCATARIO; IDONEITA DELL'ATTO A DIMOSTRARE L'INTERVERSIONE DELLA DETENZIONE IN POSSESSO).*
Un potere sulla cosa altrui, iniziato in qualita di detentore, puo trasformarsi in possesso pieno ed idoneo all'acquisto della proprieta per usucapione solo se, da un fatto esterno, sia desumibile inequivocamente la volonta del detentore di cessare il godimento nomine alieno e di dar luogo ad un possesso in proprio esclusivo nome e conto. (nella specie, il locatario di un appartamento aveva trasferito a terzi il godimento dell'immobile ed aveva da allora sopportato le spese di manutenzione del medesimo; la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa da parte dei giudici di merito l'idoneita di detti Atti a dimostrare il mutamento della detenzione in possesso). (V 1941/67, mass n 328897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)