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Sez. L, Sentenza n. 4838 del 05/10/1985 (Rv. 442239 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RINUNCIA AL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE DAL DIFENSORE - RIFERIBILITÀ ALLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442239-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RINUNCIA AL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE DAL DIFENSORE - RIFERIBILITÀ ALLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La rinuncia al pagamento delle spese processuali effettuata dal difensore non ha efficacia di atto dispositivo riferibile alla parte in Mancanza di una procura speciale ad hoc, salvo che - ove la dichiarazione di rinuncia sia contenuta nell'atto di impugnazione ed il mandato al difensore sia stato conferito in calce all'atto medesimo - possa ritenersi che il titolare del diritto abbia voluto autorizzare quella rinuncia. (V 2998/83, mass n 427912; (V 2996/83, mass n 427911; (V 2901/83, mass n 427817).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)