Sez. 6, Sentenza n. 29386 del 07/05/2009 Cc. (dep. 16/07/2009) Rv. 244392 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 - Diritto del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate - Richiesta - Presentazione al giudice del riesame - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la richiesta volta ad ottenere su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, non deve essere presentata al tribunale del riesame, ma al pubblico ministero. (La Corte ha rilevato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la suddetta trasposizione, non è intervenuta sulla disciplina della procedura incidentale del riesame, dettando una regola che possa invalidare l'epilogo della richiesta cautelare e ritardare i tempi di definizione della procedura stessa, essendo comunque la difesa, una volta ottenuta la copia del supporto magnetico, abilitata, in relazione al "novum", a proporre ogni ulteriore rimedio incidentale previsti dal codice di rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)