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Sez. 5, Sentenza n. 405 del 09/10/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167401 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - OPERAZIONI DOLOSE CAUSANTI IL FALLIMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167401-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - OPERAZIONI DOLOSE CAUSANTI IL FALLIMENTO - NOZIONE.*

Nel reato di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223 n. 2 legge fallimentare vanno ravvisate in qualunque atto di natura patrimoniale compiuto dall'agente con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, con l'intenzione di conseguire per sè o altri un profitto a danno dei creditori o della società. (la Corte ha precisato che nelle operazioni dolose richiamate dalla norma in esame vanno comprese, tra le altre, anche quelle riguardanti reati societari non compresi tra quelli indicati all'art. 223 n. 1 legge fallimentare, ed, in particolare, l'art. 2624 cod. civ.). (V mass n 144937; (V mass n 156915).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)