Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 19/11/1963 (Rv. 264614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - AVENTE AD OGGETTO LA STIPULA DA PARTE DEL TERZO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - AVENTE AD OGGETTO LA STIPULA DA PARTE DEL TERZO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La promessa del fatto altrui, ancorche tale fatto del terzo sia previsto quale prestazione del consenso alla stipulazione di una compravendita immobiliare, non costituisce ne una vendita reale, ne una vendita obbligatoria (di cosa altrui) ne contratto preliminare di vendita immobiliarè non sussiste, pertanto, l'esigenza della Forma scritta ad substantiam.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)