Sez. 5 - , Sentenza n. 6221 del 08/01/2020 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278308 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine di cui all’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - Natura ordinatoria - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di appello avverso un'ordinanza in materia cautelare personale, il termine di cui all'art. 310, comma 2 cod. proc. pen., prescritto all'autorità giudiziaria procedente per la trasmissione al tribunale del riesame dell'ordinanza appellata e degli atti su cui essa si fonda, ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non è causa di nullità del provvedimento successivamente adottato, salva la responsabilità disciplinare ed eventualmente penale dell'autore dell'omissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)