Sez. 5, Sentenza n. 14966 del 12/10/2004 Cc. (dep. 21/04/2005) Rv. 231622 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - IN GENERE | Poteri integrativi del tribunale del riesame - Sussistenza - Richiesta di documentazione ai fini della decisione - Inosservanza della richiesta - Conseguenze - Nullità ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen..
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - IN GENERE
In virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, il Tribunale del riesame, al fine di valutare nel merito le doglianze dell'appellante, ha facoltà di richiedere l'integrazione della trasmissione degli atti, di fatto consentita dalla natura ordinatoria del termine per la decisione di cui all'art. 310 comma secondo cod.proc.pen. e, nel caso di inosservanza della specifica richiesta di integrazione, sanzionata da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)