Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 04/08/1977 (Rv. 387092 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A DUE PROFESSIONISTI - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO UNITARIO - NULLITA DI TALE PATTUIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO DEI PROFESSIONISTI - IRRILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - LIMITI - FATTISPECIE (CONFERIMENTO DI UN INCARICO CONGIUNTAMENTE AD UN INGEGNERE E AD UN AVVOCATO PER UNA VARIANTE DI PIANO REGOLATORE - PATTUIZIONE DEL COMPENSO IN MISURA PERCENTUALE SUL VALORE DEL TERRENO DEL COMMITTENTE - PATTO DI QUOTA-LITE, RELATIVAMENTE ALL'AVVOCATO - NULLITA).*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A DUE PROFESSIONISTI - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO UNITARIO - NULLITA DI TALE PATTUIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO DEI PROFESSIONISTI - IRRILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - LIMITI - FATTISPECIE (CONFERIMENTO DI UN INCARICO CONGIUNTAMENTE AD UN INGEGNERE E AD UN AVVOCATO PER UNA VARIANTE DI PIANO REGOLATORE - PATTUIZIONE DEL COMPENSO IN MISURA PERCENTUALE SUL VALORE DEL TERRENO DEL COMMITTENTE - PATTO DI QUOTA-LITE, RELATIVAMENTE ALL'AVVOCATO - NULLITA).*
Nell'ipotesi di incarico professionale conferito congiuntamente a due diversi professionisti, la nullita che colpisce la pattuizione del compenso, convenuto unitariamente, nei confronti di uno solo dei due professionisti non influisce sulla retribuzione dell'altro, ma comporta unicamente lo scioglimento del vincolo solidale tra i due creditori e la corrispondente riduzione del credito professionale a quella sola parte dell'obbligazione del committente non colpita da nullita, in conformita della disciplina delle obbligazioni solidali, applicabile anche alle obbligazioni indivisibili. (nella specie, il committente aveva incaricato congiuntamente un ingegnere e un avvocato di espletare tutte le pratiche tecniche e burocratiche necessarie per indurre il comune a non adottare una variante al piano regolatore che avrebbe diminuito il valore di una area edificabile del committente, pattuendo una retribuzione calcolata in misura percentuale sul valore o sul prezzo di vendita del suolo stesso. I giudici del merito, ravvisando un patto di quota lite nei confronti dell'avvocato, avevano ritenuto la nullita dello intero contratto, anche con riferimento all'obbligazione assunta dal committente nei confronti dell'ingegnere. La SC, nel cassare la decisione impugnata, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1320, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)