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Sez. 2, Sentenza n. 3214 del 28/04/1988 (Rv. 458661 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INCARICO CONFERITO CONGIUNTAMENTE A DUE DIVERSI PROFESSIONISTI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO DI UNO DEI DUE - NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DEL COMPENSO - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA ISCRITTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458661-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INCARICO CONFERITO CONGIUNTAMENTE A DUE DIVERSI PROFESSIONISTI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO DI UNO DEI DUE - NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DEL COMPENSO - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA ISCRITTO - CONDIZIONE.*

Nell'ipotesi di incarico professionale conferito congiuntamente a due diversi professionisti, uno dei quali non iscritto nell'albo, la nullità che colpisce la pattuizione del compenso, convenuto unitariamente, nei confronti del professionista non iscritto, influisce negativamente anche sulla retribuzione dell'altro soltanto se il committente provi, secondo la norma dell'art. 1419 cod. civ., che egli non avrebbe concluso il contratto senza quella parte che è colpita da nullità, riguardante l'obbligazione del professionista non iscritto. (V 3508/77, mass n 387092; (V 2526/75, mass n 376441; (Conf 3012/80, mass n 406767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)