Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 28/10/1978 (Rv. 394660 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - SPETTANZA - PREVIO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT 11 E 14 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - SPETTANZA - PREVIO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT 11 E 14 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*
L'affittuario che abbia eseguito nel fondo rustico miglioramenti con lavoro proprio e della propria famiglia ha diritto, alla fine dell'affitto, ad ottenere dal concedente l'indennita di cui all'art 15, secondo comma, della legge n 11 del 1971, senza che l'esecuzione dei miglioramenti debba essere preceduta dalla procedura di cui agli artt 11 e 14, primo comma, della stessa legge. Tuttavia il giudice non puo riconoscere il diritto all'indennita, nemmeno con una sentenza di condanna generica di cui all'art 278 cod proc civ, se l'affittuario non provi l'esistenza delle singole opere di miglioramento da lui eseguite, poiche la condanna generica presuppone l'accertamento della sussistenza del diritto, ancorche sia controverso l'ammontare della prestazione dovuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)