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Sez. 3, Sentenza n. 5426 del 20/08/1983 (Rv. 430348 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - SPETTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430348-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - SPETTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*

Il riconoscimento all'affittuario di fondo rustico dell'indennizzo per opere di miglioramento compiute, ai sensi dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, postula che egli provi l'avvenuta effettuazione delle opere e lo stabile accrescimento derivato alla produttività del fondo. (V 4934/78, mass n 394660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)