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Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 05/06/2024 (Rv. 671285-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Restituzione di azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario - Rimanenze, miglioramenti, incrementi - Autonoma oggettività contrattuale - Assoggettabilità IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671285-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In caso di restituzione (retrocessione) dell'azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già "a monte" acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all'usufrutto o all'affitto dell'intero complesso aziendale, che di per sé, in base all'art. 2555 c.c., li ricomprende.

Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)