Sez. 5 - , Ordinanza n. 3415 del 12/02/2020 (Rv. 657380 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Rimanenze di magazzino - Natura - Beni di servizio dell’impresa - Conseguenze - Affitto di azienda - Autonomo atto di cessione delle rimanenze - Imponibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
In tema di IVA, le rimanenze di magazzino costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa, come tali appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)