Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994 (Rv. 485631 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Fatto dannoso imputabile al conducente di veicolo non identificato, in concorso con i conducenti di veicoli identificati - Responsabilità solidale, nei limiti del massimale della impresa designata - Sussistenza - Limiti.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
Quando vi siano più corresponsabili del fatto, con riguardo ad incidenti dovuti alla circolazione di veicoli a motore, l'impresa assicuratrice che sia designata al risarcimento del danno prodotto da uno dei veicoli non identificato e non assicurato, ai sensi degli artt. 19 e 20 legge 990 del 1969, non si sottrae al principio della solidarietà nel debito risarcitorio, fermo restando il limite costituito dal massimale di legge, in difetto di una espressa deroga a tale principio. Diversamente si verificherebbe una ingiusta sperequazione a danno del conducente identificato, che sarebbe costretto a subire l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, in misura minima, della produzione dell'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)