Sez. 3, Sentenza n. 643 del 23/01/1991 (Rv. 470627 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni. | Fatto dannoso imputabile al conducente di veicolo non identificato in concorso con i conducenti di veicoli identificati - Responsabilità solidale, nei limiti del massimale, del Fondo di garanzia o della impresa designata - Sussistenza - Soddisfacimento del danneggiato da parte del coobbligato - Azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del Fondo di garanzia o dell'impresa designata ex art. 2055 cod. civ. - Ammissibilità.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni.
L'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada (o per esso dell'impresa designata), secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste anche quando la responsabilità del conducente dei veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il Fondo può essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell'intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobbligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell'art. 2055 cod. civ. (fermi restando i limiti dei massimali di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)