Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ipotesi di rimozione del magistrato ex art. 12, comma 5, del d.lgs n. 109 del 2006 - Alternatività - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di sanzioni disciplinari dei magistrati, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede tre diverse ipotesi, alternative tra di loro, ricorrendo una sola delle quali va disposta obbligatoriamente la rimozione del magistrato. (Nella specie, la S.C., nel confermare la pronuncia della sezione disciplinare, ha ritenuto che sussistessero due delle tre ipotesi previste dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, avendo il magistrato riportato condanna penale alla pena di anni otto di reclusione, nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)