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Sez. U, Sentenza n. 23677 del 06/11/2014 (Rv. 632896 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Rimozione del magistrato - Presupposti - Valutazione - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632896-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

La rimozione disciplinare del magistrato non è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nei quali essa è obbligatoria, ma ogni qual volta l'illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo "strepitus fori"; l'adeguatezza della sanzione della rimozione rientra nell'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)