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Sez. 1, Sentenza n. 4988 del 12/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202677 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Acquisizione di cassetta audiovisiva prodotta dalle parti - Esclusione - Attività istruttoria non consentita in sede di riesame.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202677-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

Deve ritenersi irrituale, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, l'acquisizione agli atti del procedimento di una cassetta audiovisiva prodotta dalle parti, in quanto tale acquisizione comporterebbe lo svolgimento di attività istruttoria non consentita in sede di riesame, tenuto anche conto dei tempi ristretti entro cui deve essere adottata la decisione. Infatti, l'utilizzo di una cassetta audiovisiva - oltre a richiedere l'apporto di tecnici e strumenti idonei per la visione - presuppone una attività di ascolto e di lettura delle immagini che devono necessariamente essere trasfuse in un verbale il quale descriva i suoni e le immagini provenienti dalla cassetta medesima. Tale operazione costituirebbe una attività istruttoria non consentita in sede di riesame, potendo essa soltanto costituire l'oggetto di questioni da proporre al giudice per le indagini preliminari con eventuali istanze di revoca della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)