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Sez. 2, Sentenza n. 6816 del 14/11/2007 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 239432 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Espletamento di attività istruttoria da parte del tribunale del riesame - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239432-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale "de libertate"; ne consegue che esso, pur dovendo decidere anche in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti, non può svolgere attività istruttorie "nuove". (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva esaminato in udienza i consulenti tecnici delle parti, ponendoli a confronto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)