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Sez. 3, Sentenza n. 442 del 10/02/1968 (Rv. 331459 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331459-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN SUSSISTENZA.*

L, inosservanza dell, Obbligo di astensione non si riverbera sulla validita della sentenza, si che il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato come motivo di nullita della sentenza in Sede di gravame, eccettuata l, ipotesi prevista dall, art.51, n.1 cod. proc. civ., la quale va, peraltro, esclusa quando sia parte in causa una societa avente personalita giuridica, per cui il giudice, socio di essa, non abbia alcun interesse diretto ad intervenire nel giudizio. Conforme alla sentenza n. 1350-66, massima n. 322692.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)