Sez. 1, Sentenza n. 1350 del 25/05/1966 (Rv. 322692 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - UNICA ECCEZIONE - INTERESSE DEL GIUDICE ALLA CAUSA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - UNICA ECCEZIONE - INTERESSE DEL GIUDICE ALLA CAUSA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA.*
L'inosservanza dell'Obbligo di astensione non si riverbera sulla validita della sentenza, si che il motivo di astensione che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato come motivo di nullita della sentenza in Sede di gravame, eccettuata l'ipotesi prevista dell'art 51, n 1 cod proc civ, la quale va, peraltro, esclusa quando sia parte in causa una societa avente personalita giuridica, per cui il giudice, socio di essa, non abbia alcun interesse diretto ad intervenire nel giudizio. (Cfr 771/56; 1265/64; 820/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)