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Sez. 6 - , Sentenza n. 38260 del 13/06/2019 Cc. (dep. 16/09/2019) Rv. 276713 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Contravvenzione in materia antinfortunistica - Estinzione - Pagamento della sanzione da parte dell'ente cui appartiene la persona fisica responsabile - Legittimità - Condizioni - Mancanza di un provvedimento autorizzativo - Conseguenze - Peculato per distrazione.
Stato
decisa il 2019-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276713-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

Integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del dirigente di una società "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art.2049 cod.civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)