Sez. 6, Sentenza n. 53331 del 19/09/2017 Ud. (dep. 23/11/2017) Rv. 271654 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Utilizzo di fondi pubblici - Gruppi consiliari regionali - Legittimità dell'impiego - Prova - Produzione di scontrini e fatture - Rilevanza - Condizioni - Necessità di indicazioni riconducibili all'attività istituzionale - Fattispecie relativa all'erogazione di contributi per i gruppi consiliari della Regione Liguria.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
In tema di peculato per distrazione delle somme percepite quali contributi dai gruppi consiliari regionali, deve escludersi la legittimità dell'impiego di fondi pubblici in relazione a spese non giustificate o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione o recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità all'attività istituzionale, quali scontrini di acquisto di beni, titoli di viaggio o ricevute di consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione dell'identità degli ospiti o dell'occasione. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi per i gruppi consiliari della Regione Liguria sulla base della legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990 che contiene una indicazione specifica delle spese coperte dal contributo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 19/12/1990 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)