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Sez. L, Sentenza n. 711 del 01/02/1979 (Rv. 396880 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DI OGNI PRETESA EMESSA DALLA PARTE ATTRICE VITTORIOSA IN SEDE DI MERITO E RESISTENTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - NATURA - RINUNCIA ALL'AZIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'AZIONE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITA - DECLARATORIA DI IMPROSEGUIBILITA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1979-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396880-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DI OGNI PRETESA EMESSA DALLA PARTE ATTRICE VITTORIOSA IN SEDE DI MERITO E RESISTENTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - NATURA - RINUNCIA ALL'AZIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'AZIONE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITA - DECLARATORIA DI IMPROSEGUIBILITA - OBBLIGATORIETA.*

La dichiarazione scritta con la quale la parte attrice, vittoriosa in Sede di merito e resistente in Sede di legittimita, abbandoni ogni pretesa in precedenza sollevata e si impegni a non avvalersi delle pronunce ad essa favorevoli, integra una rinuncia all'Azione in senso sostanziale, determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'Estinzione dell'Azione e la cessazione della materia del contendere, privando il ricorrente (in Sede di legittimita) di ogni interesse a vedere giudicare sul suo ricorso ed eventualmente annullare la sentenza impugnata, ed impone la dichiarazione di improseguibilita del ricorso. (V 1339/76, mass n 380031; (V 2280/73, mass n 365565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)